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Sistema Srl nasce per unire e sviluppare la decennale esperienza e professionalità dei soci fondatori nell’area della sicurezza sul lavoro e della protezione dell’ambiente.
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Documenti

Sistema Srl / Servizi / Documenti
POS
HACCP
Documenti per la tua azienda.
La documentazione relativa all’attività dell’azienda deve essere tenuta in sede aziendale e deve essere conforme alle disposizioni legislative vigenti

Tali documenti sono necessari per dimostrare la correttezza dell’azienda nell’effettuare i suoi doveri secondo le disposizioni previste nel D.lgs 81/2008. Sistema Sicurezza è l’azienda che fa al caso tuo in quanto redige i documenti obbligatori per la tua azienda come:

  1. DVR., Documento di Valutazione dei Rischi, per la prevenzione la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2. DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 26 d.Lgs 81/2008;
  3. POS (Piano Operativo di Sicurezza), PSC (Piano Sicurezza Coordinamento), PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) – Documenti di cantiere;
  4. HACCP, Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici, secondo quanto previsto dal Reg. CE 852/2004;
  5. E molti altri (ad esempio, in questo momento redazione e stesura del piano anti-contagio da Covid-19 secondo le normative vigenti-piano gestione delle emergenze…).
DVR: che cos’è, chi e come si redige?
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) è il resoconto, redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, contenente tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed annesse misure di prevenzione sul luogo di lavoro. Questo testo è obbligatorio per tutte quelle aziende che hanno almeno un dipendente.

Il DVR può essere redatto solo ed esclusivamente dal datore di lavoro. Quest’ultimo, tuttavia, può richiedere la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente per avere consulenze tecniche più precise in materia. Dopo una valutazione dei rischi e la conseguente redazione del documento, è così possibile prevenire eventuali situazioni pericolose e proteggere, in questo modo, i lavoratori dell’azienda.

Il datore di lavoro, per la stesura del DVR, si avvale quindi di alcune figure tecniche come:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)che collabora con il datore nella fase di valutazione dei rischi e pianifica, con esso, le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC)che valuta i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e predispone il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS)che viene reso partecipe del documento e riceve una copia per presa visione dello stesso.
Cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi?

Secondo normativa, il DVR deve contenere obbligatoriamente:

  • le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale, con adeguate competenze, che vi debbono provvedere;
  • i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • le mansioni che una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La corretta stesura del DVR, oltre ad essere obbligatoria, è utile per valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare quanto un danno che ne può derivare potrebbe essere grave e creare concrete misure di prevenzione e protezione.

Per facilitare la stesura del DVR, le aziende possono utilizzare il DVR Standardizzato ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che viene rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tuttavia, questo documento non è sempre affidabile e garante di tutela nei casi di ispezioni dovuti ad incidenti più o meno gravi.

Sistema Sicurezza Rovigo ritiene opportuno e consiglia alle aziende di redigere tale documento in base alle caratteristiche del proprio contesto aziendale.

Il DVR è obbligatorio e, per questo motivo, la sua mancata o incompleta e sbagliata stesura può implicare onerose sanzioni per il Datore di Lavoro, come:

  • risarcimento da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
  • sospensione dell’attività nel caso in cui il DVR non venga ulteriormente compilato e non venga nominato il RSPP;
  • modifica dei contratti aziendali subordinati: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

Non sai da dove iniziare per compilare il DVR senza commettere errori? Contattaci subito per una consulenza professionale!

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DUVRI: che cos’è, chi e come si redige?
Cos’è il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze?

Il DUVRI (o Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), definito nell’articolo 26 comma 3 del d.lgs 81/08, è quel documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o, dove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è obbligatorio per i datori di lavoro committenti nell’ambito dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture effettuate da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che si trovano a lavorare in un unico ambiente di lavoro.

È opportuno notare la differenza tra DVR e DUVRI:

il primo, il DVR, deve essere redatto e compilato da tutte le aziende, a prescindere dalla tipologia di attività, dal livello di rischio durante il lavoro e dal numero di dipendenti; il secondo, il DUVRI, invece, non è legato all’azienda ma è un documento collegato ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse.

Cosa deve contenere il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze?

Il DUVRI deve contenere una lista dei rischi da interferenze di una o più aziende nell’esecuzione di lavori in appalto, subappalto, fornitura e posa in opera. Per rischi da interferenze si fa riferimento a:

  • i rischi derivanti dall’opera dell’appaltatore;
  • i rischi causati dalla sovrapposizione di più attività di diversi appaltatori;
  • i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente e dove l’appaltatore deve operare;
  • i rischi causati da particolari esecuzioni richieste dal committente.

Il DUVRI deve contenere le seguenti informazioni:

  • la lista dei criteri usati per valutare i rischi;
  • la descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
  • la descrizione delle attività compiute dagli Appaltatori;
  • l’identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore;
  • la valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
  • il programma delle attività che descriva le attività oggetto dell’appalto; le aree di lavoro nelle quali saranno svolte; le attività lavorative omogenee per rischio e gli esecutori delle attività.
  • la descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • il computo estimativo dei costi della sicurezza;
  • il coordinamento delle fasi lavorative.

Il DUVRI non è necessario nei seguenti casi:

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi di durata inferiore a due giorni, se non si evidenziano rischi causati dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.

Hai bisogno di una consulenza professionale per la compilazione del DUVRI?

Rivolgiti a noi di Sistema Sicurezza Rovigo!

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POS: che cos’è, chi e come si redige?
Cos’è il Piano Operativo di Sicurezza?

Il Piano Operativo della Sicurezza (o POS), definito all’art. 89 comma 1 del d.lgs 81/08, è quel documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il POS è obbligatorio e deve essere redatto dal Datore di Lavore di ogni impresa esecutrice che partecipa alla realizzazione dell’opera e dei lavori in cantiere. Tale documento deve essere redatto e inviato al Committente o all’impresa affidataria prima dell’inizio dei lavori, i quali, successivamente, lo inoltreranno al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE).

Almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività lavorative, sia il POS (Piano Operativo della Sicurezza) sia il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) devono essere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Cosa deve contente il Piano Operativo di Sicurezza?

L’Allegato XV dello stesso Decreto, al comma 3, specifica i contenuti minimi del POS. In particolare, il POS deve contenere i seguenti dati.

  1. I dati identificativi dell’impresa esecutrice come:
  • il nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici del cantiere;
  • la descrizione dell’attività specifica e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  • i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione, del RLS, aziendale o territoriale (RLST);
  • il nominativo del Medico Competente, del RSPP, del Direttore Tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero e le qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

 

  1. I compiti riguardanti la sicurezza compiuti in cantiere da ogni figura nominata dall’impresa esecutrice come:
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità di organizzazione e dei turni di lavoro;
  • la lista dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi usati nel cantieree le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI)forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione ed informazionedei Lavoratori del cantiere.

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HACCP: che cos’è, chi e come si redige?

https://www.arpae.it/cms3/documenti/alimenti/normativa/Dlgs_155_97.pdf

Cos’è il Manuale HACCP?

HACCP è l’acronimo di Hazard Analysis Critical Control Point che significa Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici. Con tale termine, comunemente chiamato “Piano/Manuale HACCP”, si fa riferimento a quel documento contenente l’insieme di procedure che vengono utilizzate in ambito industriale per garantire la sicurezza, intesa come igienicità, dei prodotti alimentari.

In Europa, la prima normativa riguardante l’igiene degli alimenti fa riferimento alla Direttiva 43/93/CEE del 1993. In Italia, tale obbligo è entrato in vigore solo a partire dal D.Lgs 155 del 26/05/97 che ha attuato le precedenti Direttive europee 93/43/CEE e 96/3/CE.

Successivamente, il decreto del 1997 è stato abrogato ed è stato sostituito da:

  • Il Regolamento CE 178/2002 che ha introdotto l’obbligo di controllo su tutta la filiera alimentare e ha attribuito maggiore responsabilità al produttore quale garante della salubrità del proprio prodotto;
  • Il Regolamento CE 852/2004 che contiene le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari rivolte agli OSA (operatori del settore alimentare), elencando i loro obblighi relativi alla tutela del consumatore;
  • Regolamento CE 853/2004 che indica le norme di igiene relative agli alimenti di origine animale, anch’esse rivolte agli OSA.

Le nuove normative hanno definito maggiormente il concetto di “sicurezza degli alimenti”, specificando non solo i compiti ma anche le responsabilità nel mondo alimentare. In questo modo, ora, chi non provvede alla regolare stesura del manuale HACCP è soggetto sanzioni di varia natura.

Il Manuale HACCP è obbligatorio, quindi, per tutte le attività che incrociano il settore alimentare. In particolare, è obbligatorio per tre grandi categorie di attività suddivise in base ai tipi di mansioni che svolgono:

  • PreparazioneProduzione e Confezionamento degli alimenti come, per esempio, macellerie, panifici, laboratori alimentari ecc.;
  • TrasportoDepositoStoccaggio Distribuzione degli alimenti come, per esempio, distributori automatici, magazzini, trasporto alimenti ecc.;
  • CommercioSomministrazione e Vendita degli alimenti come, per esempio, bar, supermercati, banco frutta ecc.

Come si può notare, le categorie cambiano a seconda del grado di manipolazione degli alimenti (manipolazione diretta ed indiretta), ossia quanto viene maneggiato un alimento, e, per questo motivo, ogni azienda deve attuare il proprio piano di HACCP in base a tutti i punti critici e i possibili rischi riscontrati.

Il Piano di Autocontrollo deve essere redatto da consulenti esperti in sicurezza alimentare, dei veri e propri tecnici, i quali, dopo aver appreso dal titolare tutti gli aspetti e le necessità dell’azienda, creano un documento con indicate le corrette procedure da seguire per una adeguata gestione igienico-sanitaria.

 Cosa deve contenere il manuale HACCP?

 Il Manuale HACCP deve contenere:

  • dati dell’azienda, del responsabile del controllo e del gruppo che segue il documento;
  • la descrizione dei prodotti manipolati e la loro destinazione d’uso;
  • l’elenco dei rischi biologi, chimici, fisici associati ai vari prodotti in ogni fase produttiva;
  • l’analisi igienico-sanitaria degli elementi strutturali dell’azienda (condutture, servizi igienici, impianti di illuminazione);
  • le procedure generali d’igiene adottate;
  • l’identificazione dei punti critici di controllo;
  • la pianificazione dei controlli;
  • la definizione delle azioni correttive da intraprendere;

Noi di Sistema Sicurezza consigliamo di affidarsi solamente a consulenti esperti nel settore che siano in grado di capire i bisogni dell’azienda per redigere Piani di Autocontrollo conformi alla normativa vigente per non incorrere in sanzioni indesiderate.

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