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Green Pass base, rafforzato, quarantena ed isolamento. Tutto quello che c’è da sapere!

Green Pass base, rafforzato, quarantena ed isolamento. Tutto quello che c’è da sapere!

🖋 Green pass base o rafforzato?

Il  green pass BASE, ottenibile anche con un tampone, dal 20 gennaio servirà per accedere ai servizi alla persona:

  1. barbieri;
  2. parrucchieri;
  3. estetisti.

Dal 01 febbraio, il certificato base sarà necessario per accedere a:

  1. Uffici pubblici;
  2. Posta, Inps, Inail e altri servizi pubblici;
  3. Banche e istituti finanziari;
  4. Negozi e centri commerciali.

 

Il Green pass RAFFORZATO sarà obbligatorio da lunedì 10 gennaio tranne che nei negozi e per i servizi essenziali.

E quindi fino al 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza, servirà il rafforzato per tutti questi luoghi all’aperto e al chiuso.

  1. ristoranti e bar;
  2. cinema e teatri;
  3. piscine, palestre, sport di squadra, stadi, palazzetti dello sport;
  4. spogliatoi;
  5. musei e mostre;
  6. centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  7. parchi tematici e di divertimento;
  8. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. alberghi e strutture ricettive;
  10. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  11. sagre e fiere;
  12. centri congressi;
  13. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  14. navi, treni e aerei;
  15. autobus, metropolitane e tram.

I lavoratori pubblici e privati, compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto i 50 anni, dal 15 febbraio dovranno esibire al lavoro il Green pass rafforzato, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

Dal primo febbraio il super Green pass però avrà durata 6 mesi calcolati dall’avvenuta guarigione o dall’ultima dose di vaccino ricevuta.


QUARANTENA ED ISOLAMENTO

  • QUALI SONO LE NUOVE NORME DELLA QUARANTENA?👇

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
– alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
– alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
– alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.


SEMPLIFICHIAMO? 🧐      

ISOLAMENTO

SCARICA QUI L’INFOGRAFICA PER QUARANTENA ED ISOLAMENTO

 


QUARANTENA

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cartello green pass base

SCARICA QUI L’INFOGRAFICA PER GREEN PASS BASE


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Come deve avvenire la verifica del green pass? App VerificaC19

green pass lavoratori

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

    1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
    2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
    3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
    4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
    5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.


Vi invitiamo a documentraVi tramite il sito ufficiale del governo, dove tutte le ultime novità saranno sempre aggiornate: http://www.governo.it/

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LO STAFF di Parallelo 45 Rovigo e Sistema Srl, si riserva di modificare l’articolo nei giorni a venire al fine di renderlo più concreto, cercando di rispondere a tutte le domande che ci perverranno in questi giorni.

 

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