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Green Pass – Cosa accade dal 15 Ottobre? Sciogliamo un po’ di nodi

Green Pass – Cosa accade dal 15 Ottobre? Sciogliamo un po’ di nodi

🖋 Green pass al lavoro: cosa cambia dal 15 ottobre

Il green pass viene introdotto al lavoro con il decreto 127/2021 del 21 settembre in vigore dal 22 e i dipendenti delle aziende pubbliche e private, come anche autonomi e partite IVA, si vanno ad aggiungere a operatori sanitari, medici, personale scolastico per i quali già vige l’obbligo.

Per sanitari e medici è previsto in verità l’obbligo vaccinale esteso dal 10 ottobre anche a tutto il personale delle Rsa.

Il green pass al lavoro entrerà ufficialmente in vigore dal 15 ottobre.

⚠️   Andiamo più nel dettaglio evidenziando le differenze tra lavoro in ambito pubblico e privato. Proveremo successivamente a stilare una serie di FAQ che riteniamo utili per cercare di avere una chiara visione d’insieme.


CERTIFICAZIONE VERDE PER I LAVORATORI IN AMBITO PUBBLICO

  • A CHI E DOVE SI APPLICA? 👇

Il decreto legge del 21/09/2021, per i lavoratori in ambito pubblico, stabilisce che:

1- Dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, al personale dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti(comprese la CONSOB e la COVIP), della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19, detta Green Pass.

2- La disposizione del punto 1 si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni del punto 1, anche sulla base di contratti esterni.

3- Le disposizioni del punto 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 04/08/2021.

4- Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni sopra indicate.

  • CHI DEVE CONTROLLARE? QUALI SONO LE SANZIONI? 🧐

Il decreto legge del 21/09/2021, per i lavoratori in ambito pubblico, stabilisce inoltre che:

1- I datori di lavoro del personale lavorativo del settore pubblico devono verificare che accedano ai luoghi di lavoro solamente i soggetti in possesso della Certificazione verde COVID-19. I datori di lavoro definiscono, entro il 15/10/2021, le modalità operative per le verifiche, anche a campione, prevedendo, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17/06/2021.

2- ll lavoratore del settore pubblico, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque non oltre il 31/12/2021, e senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso.

3- L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso della Certificazione verde COVID-19 è punito con una sanzione da 600 a 1500 euro. I datori di lavoro in violazione delle disposizioni del punto 1 sono puniti con una sanzione da 400 a 1000 euro.

4- Le sanzioni del punto 3 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni sopra indicate trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.


CERTIFICAZIONE VERDE PER I LAVORATORI IN AMBITO PRIVATO

  • A CHI E DOVE SI APPLICA? 👇

Il decreto legge del 21/09/2021, per i lavoratori in ambito privato, stabilisce che:

1- Dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19, detta Green Pass.

2- La disposizione del punto 1 si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi del punto 1, anche sulla base di contratti esterni.

3- Le disposizioni del punto 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 04/08/2021.

  • CHI DEVE CONTROLLARE? QUALI SONO LE SANZIONI? 🧐

Il decreto legge del 21/09/2021, per i lavoratori in ambito privato, stabilisce inoltre che:

1- I datori di lavoro del personale lavorativo nel settore privato devono verificare che accedano ai luoghi di lavoro solamente i soggetti in possesso della Certificazione verde. I datori di lavoro definiscono, entro il 15/10/2021, le modalità operative per le verifiche, anche a campione, prevedendo, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni. Le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm del 17/06/2021.

2- Il lavoratore del settore privato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque non oltre il 31/12/2021, e senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso.

3- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° di assenza ingiustificata di cui al punto 2, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile per una sola volta, e non oltre il 31/12/2021.

4- L’accesso del lavoratore nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi possesso della Certificazione verde, è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro. I datori di lavoro in violazione delle disposizioni del punto 1 sono puniti con una sanzione da 400 a 1000 euro.

5- Le sanzioni del punto 4 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni sopra indicate trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.


FAQ:

  • I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass? No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.

 

  • Chi controlla il possesso del green pass al lavoro del libero professionista?  “Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021” vale a dire dai datori di lavoro.

 

  • Chi controlla il possesso del green pass al titolare di un’azienda che opera al suo interno? “Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.”

 

  • Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? “No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.”

 

  • Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass? La risposta del governo in questo caso è “Sì”, sono le famiglie quindi che devono controllare se i collaboratori domestici sono in possesso del green pass.

 

  • Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? “No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.”Questo aspetto è stato più volte ribadito: lo smart working non può essere uno strumento adottato per evitare l’obbligo di green pass al lavoro, nel pubblico, dove l’attività in presenza ritorna la modalità ordinaria dal 15 ottobre con il Dpcm di Draghi, come anche nel privato.

 

  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass? “No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.”Le aziende che effettuano i controlli a campione non incorrono in sanzioni se un lavoratore viene scoperto senza green pass al lavoro quando rispetta il modello organizzativo di verifica prescelto. La multa andrebbe dai 400 ai 1.000 euro.Il lavoratore senza certificazione verde incorrerebbe comunque in una multa che va dai 600 ai 1.500 euro. Sempre in merito ai controlli il governo chiarisce che non è prevista per le aziende private una piattaforma come nella scuola, ma non è escluso che ciò possa avvenire in seguito. I datori di lavoro privati dovranno avvalersi della app VerificaC19.

 

  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass? No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

 

  • Ogni quanto deve avvenire il controllo del green pass? La verifica del green pass va fatta tutti i giorni: per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno.

 

  • Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
    I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

 

  • I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
    Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

 

  • Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
    Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

 

  • Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
    I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

 

  • I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
    Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

 

  • È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
    Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

 

  •  È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
    Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Come deve avvenire la verifica del green pass? App VerificaC19

green pass lavoratori

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

    1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
    2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
    3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
    4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
    5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.


DOCUMENTI UTILI AL DATORE DI LAVORO

Nonostante la situazione sia in continua evoluzione, ed i dibattiti tra sindacati e governo non abbiano ancora portato ad una conclusione definitiva abbiamo pensato potesse essere utile mettere a disposizione dei documenti scaricabili gratuitamente circa un incarico formale a colui che avrà il compito di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 e l’informativa grafica da apporre in azienda.

SCARICA QUI IL CARTELLO GREEN PASS 


SCARICA QUI LA NOMINA PER GLI OPERATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE


 

SCARICA QUI L’INFORMATIVA PER I LAVORATORI CHE POSSONO VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE (documento per il lavoratore – non obbligatorio)


SCARICA QUI IL REGISTRO PER LA VERIFICARE DELLA CERTIFICAZIONE (documento utile – “modalità operativa”)

 


SCARICA QUI L’APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE – ANDROID


SCARICA QUI L’APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE – APP  STORE


Vi invitiamo a documentraVi tramite il sito ufficiale del governo, dove tutte le ultime novità saranno sempre aggiornate: http://www.governo.it/

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LO STAFF di Parallelo 45 Rovigo e Sistema Srl, si riserva di modificare l’articolo nei giorni a venire al fine di renderlo più concreto, cercando di rispondere a tutte le domande che ci perverranno in questi giorni.

 

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